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Ordinanza — n. 22883/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22883/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22883/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ROCCO nato a MERCATO SAN SEVERINO il 29/12/1975 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Capuano Rocco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che non tiene conto né della contestata recidiva, né della sospensione della prescrizione per cui, essendo stato il reato commesso il 29 ottobre 2014 il termine di prescrizione è da individuare nel 28 dicembre 2023, data successiva alla sentenza della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22883/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2024.

Parole chiave

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restituzione del termine recidiva nell'infrazione remissione della pena termine di revisione riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ROCCO nato a MERCATO SAN SEVERINO il 29/12/1975 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Capuano Rocco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che non tiene conto né della contestata recidiva, né della sospensione della prescrizione per cui, essendo stato il reato commesso il 29 ottobre 2014 il termine di prescrizione è da individuare nel 28 dicembre 2023, data successiva alla sentenza della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2024.