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Ordinanza — n. 22880/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific recidivism reasoning and generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Alfano's appeal inadmissible regarding his conviction. The appellate court provided sufficient reasoning to establish that the defendant's conduct was a significant continuation of an ongoing criminal process, satisfying the requirement for specific recidivism motivation. Additionally, the refusal of generic mitigating circumstances was deemed logically sound and thus unchallengeable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; In cases of facultative recidivism, the judge must provide specific reasoning affirming or excluding its existence, which is fulfilled when the conduct is described as a significant continuation of an ongoing criminal process.

Parole chiave

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facultative recidivism specific judicial motivation generic mitigating circumstances inadmissible appeal Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO VINCENZO nato a NAPOLI il 24/08/1954 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfano Vincenzo; ritenuto che relativamente al primo motivo di ricorso la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; che la mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggi