Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded prescription defense and new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime of usury had prescribed before the appellate judgment, but the court found this claim manifestly unfounded because the appellate court correctly accounted for a four-month suspension period, extending the prescription deadline beyond the judgment date. Furthermore, the court rejected new arguments raised during the appeal, ruling that such additions cannot cure the fundamental inadmissibility of the original grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 comma 4 cod. proc. pen.; The inadmissibility of original cassation appeal grounds cannot be cured by the proposal of new arguments, as these inherit the radical defect affecting the original grounds and must avoid fictitious extensions of appeal deadlines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPOLO CIRO nato a NAPOLI il 23/02/1973 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell'interesse di Pipolo Ciro ed i motivi aggiunti presentati; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di usura prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che nella sentenza impugnata (pag.20), nel dichiarare prescritti i reati di cui ai capi C) e D) per decorso dei termini massimi rispettivamente di anni sette e mesi sei e di anni cinque, la Corte di appello dà atto dell'esistenza di mesi quattro di sospensione della prescrizione che, se aggiunti al termine massimo di prescrizione per il reato di usura (dodici anni e sei mesi) portano ad individuare il suddetto termine (anche a seguire la tesi del ricorrente secondo cui l'ultimo atto relativo all'usura si sarebbe consumato il 3 maggio 2011) nel 3 marzo 2024, data successiva alla sentenza della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2