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Ordinanza — n. 22877/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically allege recidivism grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22877/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the specific ground of recidivism under Article 99 of the Penal Code was not properly raised in the prior appeal. The appellant failed to include this specific argument in the appeal reasons as required by procedural law, rendering it non-devolved to the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 99, quarto comma, cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the specific ground of recidivism was not previously deduced as a specific appeal reason, as such issues must be raised in the appeal to be considered by the appellate court.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissibility procedural specific grounds appeal Cassation appeal appellate review scope inadempimento reiterato tardivo pagamento delle spese recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riad Missaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSAOUI RIAD nato a BRESCIA il 13/04/1995 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; t 4 k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riad Missaoui; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto, perché si tratta di questione non devoluta alla sua cognizione, come si evince dalla lettura dei motivi di gravame riportati nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che, peraltro, anche la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura solo successivamente illustrata, in termini specifici, con la proposizione del ricorso in cassazione deve intendersi come questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 m