Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances lack concrete specificity and fail to meet evidentiary standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Davide Buonanno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding sentencing and mitigating circumstances lacked concrete specificity and were manifestly unfounded. Consequently, the appellate judges correctly exercised their discretion by relying on negative elements rather than requiring consideration of all favorable facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 376 c.p.p.: The court need not consider every favorable element when rejecting generic mitigating circumstances, provided a congruent reference to decisive negative factors or the absence of positive ones is made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONANNO DAVIDE nato a NAPOLI il 09/04/1994 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Buonanno; considerato che i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28