Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gianluca Liberati inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The court found the appellant's arguments generic and failed to correlate the complexity of the lower court's reasoning with the specific grounds of the challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal must meet specific requirements of particularity; generic arguments lacking a logical correlation with the contested decision's complexity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATI GIANLUCA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 18/08/1994 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Liberati; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio