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Ordinanza — n. 22872/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidence and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all grounds for review. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability, sentencing discretion, and accessory crimes, but the Supreme Court ruled that these arguments lacked the required specificity and specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court held that the appellate judges had adequately justified their decisions without errors requiring intervention at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and precise; generic complaints regarding the persuasiveness of evidence or the exercise of sentencing discretion are inadmissible as they prefigure a re-evaluation of facts rather than identifying specific legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specificity sentencing discretion evidence evaluation Code of Criminal Procedure adeguamento della pena proporzionalità della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
pen.;osservato che l'ultimo motivo, inerente al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto alla ricettazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen.;osservato che l'ultimo motivo, inerente al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto alla ricettazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALMAZI MASSIMO nato a ROMA il 09/06/1972 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Galmazi; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in ragione della mancanza di prova dell'individuazione dell'imputato quale autore delle rapine, non sono consentiti in sede di legittimità; che, invero, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, di contro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8); ritenuto che anche il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è specifico né consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il relativo onere argomentativo è stato adeguatamente assolto (si vedano pagg. 8 e 9); che, quanto alla graduazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, potendosi ritenere sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art.133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento"; che, inoltre, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.;osservato che l'ultimo motivo, inerente al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto alla ricettazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen