Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual evaluation of evidence in criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the lower court's factual findings. The defense argued that the appellate court erred in evaluating evidence regarding escape, fraud, and identity substitution. The court ruled that such assessments fall within the exclusive domain of the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment for that of the trial court, rendering appeals based on factual disputes inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCALLI ROSA nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 30/08/1971 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 giugno 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Roncalli Rosa responsabile dei reati di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, evasione, falsità commesso dal privato in atto pubblico, ricettazione, truffa e sostituzione di persona; 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: 1.1.1 l'insussistenza degli elementi del reato di evasione: 1.1.2 la violazione dell'art. 482 cod. pen. in quanto era stata data rilevanza ad un documento grossolanamente falso; 1.1.3 la mancanza di elementi per ritenere l'imputata concorrente nel reato di truffa ai danni di Kumar Pardeep (capo 6) e ai danni di Singh Harwinder (capo 7): 1.1.4 la violazione dell'art. 494 cod. pen. per avere considerato l'imputata concorrente anche nel reato di sostituzione di persona per i reati di cui ai capi 10, 11, 12 e 13;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.
Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi costitutivi del reato di evasione a pag. 24 vnr\\. della sentenza impugnata, quelli del reato di falso a pag.24, quelli delle truffe ai danni di Kumar Pardeep e Singh Harwinder alle pagine 24 e 25, quelli dei reati di sostituzione di persona a pag.25 con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell