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Ordinanza — n. 22869/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Cristian Merolla, challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to provide specific arguments linking the decision's complexity to the appeal's reasoning. The court ruled that the defense's complaints were generic and did not identify specific distortions of procedural facts, thus falling outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific grounds linking the contested decision's complexity to the arguments presented; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without identifying specific procedural distortions are inadmissible.

Parole chiave

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Article 581 Code of Criminal Procedure lack of specific grounds inadmissible appeal generic complaints appellate review scope motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 2708 del 06/06/1973
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLLA CRISTIAN nato a VENARIA REALE il 25/04/1982 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Merolla; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 2708 del 06/06/1973, dep. 1974, Sale, Rv. 126651), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2