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Ordinanza — n. 22804/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22804/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOPUSCECH MARKO (CUI 013V60G) nato a GORIZIA il 31/07/1968 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 febbraio 2024, con la quale il GUP presso il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Marko Leopuscech di riduzione della pena ex art. 442 comma 2bis c.p.p. in relazione alla sentenza di condanna emessa a suo carico, a seguito di giudizio abbreviato, in data 14.3.2023, esecutiva il 2.10.2023, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 1.000.00 di multa; Ritenuto che il ricorso sostiene che la rinuncia all'appello già proposto avverso sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato comporti la riduzione di 1/6 della pena ma questa tesi è in palese contrasto con il dato normativo e con l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "la riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa" (cfr. sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023; sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 r______,,r.„.-_-_,----------7------- \ - Li -,--, -

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 442 comma 2bis c.p.p. in relazione alla sentenza di condanna emessa a suo carico, a seguito di giudizio abbreviato, in data 14.3.2023, esecutiva il 2.10.2023, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 1.000.00 di multa; Ritenuto che il ricorso sostiene che la rinuncia all'appello già proposto avverso sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato comporti la riduzione di 1/6 della pena ma questa tesi è in palese contrasto con il dato normativo e con l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "la riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa" (cfr. sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023; sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 r______,,r.„.-_-_,----------7------- \ - Li -,--, -

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena ritiro della querela penale rinuncia al diritto riduzione delle prestazioni ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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