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Ordinanza — n. 22801/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of a firearm due to factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of a firearm. The appellant argued for a reclassification of the conduct under Article 699 of the Penal Code, but the court found this based on factual errors regarding the timeline and location of the weapon. Consequently, the court rejected the request for a merits review and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only legal issues and procedural regularity; it cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal illegal possession firearm factual errors cassation procedural review limits penal code reclassification porto abusivo di armi guida nonostante revoca della patente infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 4 Law n. 895/67
Art. 7 Law n. 895/67
Art. 699 c.p.
895/67 e sulla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 699 cod.
art. 699 cod. pen
895/67 e sulla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 699 cod. pen.;
art. 699 c.p
895/67 è pertanto derivato da una ricostruzione degli elementi indiziari e da una valutazione delle condizioni dei luoghi dove l'arma è stata portata; che l'invocata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 699 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Ritenuto che con il primo motivo si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Sassari nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANE GIANPIETRO nato a ORUNE il 29/07/1964 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 3 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Sassari confermava la decisione impugnata, con cui Giampietro Mariane era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 6.000.00 di multa, per il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/67, commesso in Lodè il 22/04/2016; Esaminata la memoria difensiva in data :14/02/2024, nella quale il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso sottolineando la censura sulla erronea applicazione al caso concreto delle norme di cui agli artt. 4 e 7 I.n. 895/67 e sulla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 699 cod. pen.;

Ritenuto che con il primo motivo si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Sassari nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); in base a dati certi con stringente e persuasivo ragionamento indiziario sono stati ricostruiti gli spostamenti di Mariane prima di incontrare Giuseppe Canu e quindi ferirlo con la pistola che egli deteneva legalmente (alle ore 16,00 si trovava al bar 2000, da lì si era allontanato a bordo della propria Fiat Panda per fornirsi di carburante e da lì si era recato alle 18,00 dal Canu, dove avvenne il fatto; non aveva quindi avuto modo di rientrare con la pistola prima delle 18,00 e l'arma era stata rinvenuta nella sua Fiat Panda); che l'inquadramento della condotta nell'illecito di cui agli artt. 4 e 7 I.n. 895/67 è pertanto derivato da una ricostruzione degli elementi indiziari e da una valutazione delle condizioni dei luoghi dove l'arma è stata portata; che l'invocata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 699 c.p. si basa dunque su censure in fatto non ammesse nel giudizio di cassazione; che in considerazione dell'inammissibilità del ricorso il termine di prescrizione non può dirsi perento, essendo intervenuta la sentenza impugnata prima che esso spirasse in considerazione del termine massimo prorogato di anni sette e mesi sei (21/01/2023);

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen