Italian Court dismisses appeal on traffic fine for failing to appear at police summons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failing to appear at a municipal police summons. The defendant argued the summons lacked proper procedural requirements, but the court found factual issues inappropriate for a review of legality. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 650 cod. pen.; Art. 180, comma 8 cod. strada: The Court of Cassazione holds that appeals against non-appealable sentences cannot address factual disputes, and the validity of a summons to a police station does not depend on the existence of a specific complaint or the stage of an ongoing investigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI LORENZO nato a FIRENZE il 22/02/1988 avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato l'atto di impugnazione, proposto come appello e trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avverso la sentenza del 26 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha condannato Lorenzo Berti alla pena di C 30,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., commesso in Firenze il 13.6.2018; Ritenuto che i motivi di censura vedono su questioni in punto di fatto non consentiti in sede di legittimità e quindi nemmeno consentiti ai fini dell'impugnazione delle sentenze inappellabili; che il merito della vicenda processuale risulta vagliato nel provvedimento impugnato nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che dalla ricostruzione dei 'fatti emerge che fu avviata un'indagine per l'accertamento della dinamica dell'incidente in cui Berti fu coinvolto e che la Polizia Municipale ebbe la necessità di procedere al suo esame nella qualità di persona informata dei fatti; che ai fini dell'invocata qualificazione dell'ordine non ottemperato come invito ex art. 180, comma 8, cod. strada, nessun rilievo a fronte di uno specifico e formale invito a presentarsi presso gli uffici di Polizia Municipale può assumere la dedotta mancanza di specifica prova che sia stata avanzata querela dalla persona offesa o che comunque vi sia una condizione di procedibilità, profilo processuale che di per sé non può incidere - in pendenza di un'indagine da definire - sulla legittimità di un invito funzionale al suo svolgimento; d'altronde «integra la contravvenzione di cui all'ad. 650 cod. pen. l'inottemperanza, senza giustificato motivo, della persona informata sui fatti all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero all'assunzione di sommarie informazioni, non potendo in questi casi la polizia giudiziaria procedere all'accompagnamento coattivo dell'interessato» (Sez. 1, n. 6595 del 07/01/2016, Comito, Rv. 266213 - 01); che la motivazione censurata valuta la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa a giustificazione della mancata ottemperanza all'invito a presentarsi e la ritiene non credibile per l'incongruenza e la contraddittorietà intrinseca del suo racconto del colloquio avuto con gli agenti che gli notificarono l'atto e per l'assenza di ulteriori dati di riscontro; e il ricorrente nel sostenere con il secondo motivo la carenza di prova dell'elemento soggettivo non si confronta con tali argomenti;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consiglier