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Ordinanza — n. 22794/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22794/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI GAETANO nato a MONTORO INFERIORE il 07/08/1958 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; A RITENUTO IN FATI-0 E Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 marzo 2024, con la quale il GIP presso il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta avanzata da Gaetano Rinaldi, finalizzata a ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione n. 385/2023 emesso a suo carico; Considerato che il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la sentenza irrevocabile ha ad oggetto un reato ostativo a norma dell'art. 4bis O.P. in ragione dell'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p., ritenuta sussistente e quindi non esclusa sebbene elisa nei suoi effetti sanzionatori per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; che ha specificamente motivato sulle deduzioni difensive evidenziando che dal titolo esecutivo emergeva comunque l'incontestabile accertamento dell'aggravante delle più persone riunite; che i motivi di ricorso richiedono una rivisitazione della ricostruzione in fatto della condotta già cristallizzata nel titolo esecutivo;

Regesto Legislator

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art. 629 comma 2 c.p; Ordinanza — n. 22794/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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istruzione giudiziaria sospensione dell'istruzione condizioni della detenzione preventiva accertamenti complementari interrogatorio formale di testimoni allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 629 comma 2 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI GAETANO nato a MONTORO INFERIORE il 07/08/1958 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; A RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 marzo 2024, con la quale il GIP presso il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta avanzata da Gaetano Rinaldi, finalizzata a ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione n. 385/2023 emesso a suo carico; Considerato che il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la sentenza irrevocabile ha ad oggetto un reato ostativo a norma dell'art. 4bis O.P. in ragione dell'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p., ritenuta sussistente e quindi non esclusa sebbene elisa nei suoi effetti sanzionatori per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; che ha specificamente motivato sulle deduzioni difensive evidenziando che dal titolo esecutivo emergeva comunque l'incontestabile accertamento dell'aggravante delle più persone riunite; che i motivi di ricorso richiedono una rivisitazione della ricostruzione in fatto della condotta già cristallizzata nel titolo esecutivo;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il gort-sigliere estensore resi