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Ordinanza — n. 22793/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against GIP sentencing for application of penalty upon request due to lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Tetto inadmissible, upholding the GIP's sentence of three years imprisonment and a €267,000 fine. The court found the GIP's reasoning sufficiently specific regarding the defendant's liability and the accuracy of the legal aspects, rendering the appellant's complaints manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings for the application of penalty upon request, the GIP must verify the accuracy of legal aspects and the proportionality of the requested penalty; appeals lacking specific grounds regarding these parameters are inadmissible.

Parole chiave

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application of penalty upon request GIP sentencing review inadmissible appeal procedural costs proportionality of penalty permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento penale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 6 febbraio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava a Francesco Tetto, ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 6 febbraio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava a Francesco Tetto, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed € 267.000,00 euro di multa.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TETTO FRANCESCO nato a CARERI il 03/03/1963 avverso la sentenza del 06/02/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAfiato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 6 febbraio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava a Francesco Tetto, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed € 267.000,00 euro di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a letto, si soffermava in termini congrui sul giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato, attraverso il richiamo degli elementi investigativi in atti e alla ricostruzione in fatto da essi ricavabile; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti in fatto incompatibili con il rito prescelto; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consi. liere estensore