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Ordinanza — n. 22792/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22792/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLLA DEMIR nato il 04/05/1989 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava la misura della semilibertà già concessa al detenuto Demir Memolla; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando tutte le violazioni alle prescrizioni e le reiterate condotte che hanno mostrato la sua refrattarietà ai controlli, non mancando di prendere in esame dettagliatamente la descrizione alternativa dei fatti, proposta dal Memolla nella sua memoria difensiva; che deve considerarsi valido ai fini del mantenimento e della revoca delle misure alternative alla detenzione il principio, affermato ai fini della concessione e secondo cui non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01); che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo giustificazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza e da questa autorità valutate nel provvedimento impugnato con argomenti con i quali il ricorso non si confronta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava la misura della semilibertà già concessa al detenuto Demir Memolla; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando tutte le violazioni alle prescrizioni e le reiterate condotte che hanno mostrato la sua refrattarietà ai controlli, non mancando di prendere in esame dettagliatamente la descrizione alternativa dei fatti, proposta dal Memolla nella sua memoria difensiva; che deve considerarsi valido ai fini del mantenimento e della revoca delle misure alternative alla detenzione il principio, affermato ai fini della concessione e secondo cui non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01); che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo giustificazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza e da questa autorità valutate nel provvedimento impugnato con argomenti con i quali il ricorso non si confronta;

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione allontanamento malgrado rischio di persecuzione riesame della carcerazione preventiva assistenza riabilitativa diritto di rimanere misura meno grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLLA DEMIR nato il 04/05/1989 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava la misura della semilibertà già concessa al detenuto Demir Memolla; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando tutte le violazioni alle prescrizioni e le reiterate condotte che hanno mostrato la sua refrattarietà ai controlli, non mancando di prendere in esame dettagliatamente la descrizione alternativa dei fatti, proposta dal Memolla nella sua memoria difensiva; che deve considerarsi valido ai fini del mantenimento e della revoca delle misure alternative alla detenzione il principio, affermato ai fini della concessione e secondo cui non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste (Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01); che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo giustificazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza e da questa autorità valutate nel provvedimento impugnato con argomenti con i quali il ricorso non si confronta;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024