Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof for criminal continuity under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in rejecting the request for criminal continuity based on specific articles of the Penal and Procedural Codes. The court rejected this, noting the lower court correctly found insufficient evidence of a unified criminal plan due to the time gaps between acts, applying the principle of favor rei.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The recognition of criminal continuity requires proof of a unified criminal plan; doubt regarding its existence must be resolved in favor of the accused, and the absence of minimum indicators for unity renders the continuity claim inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIULLO PIETRO nato a ARADEO il 08/04/1959 avverso l'ordinanza del 29/01/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta avanzata da Pietro Masciullo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'originaria istanza dallo stesso avanzata; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il provvedimento ha specificamente motivato sull'insussistenza degli indicatori minimi dell'unicità del disegno criminoso, alla luce della distanza temporale tra i fatti e del lungo periodo intercorso di detenzione tra condotte pur astrattamente omogenee; che doveva quindi ritenersi indimostrata, alla luce della costante giurisprudenza, l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016;
Sez. .1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il rrsigliere estenso