Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper reclassification of opposition as waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's rejection of their opposition to an expulsion order was erroneous, but the court found this argument required an impossible reclassification of the legal act. The court ruled that oppositions to expulsion orders are governed by general appeal rules, allowing late submission of grounds within the appeal period, thus rejecting the claim that the initial opposition constituted a waiver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 616 cod. proc. pen.: Oppositions to expulsion orders are subject to general appeal rules, permitting the formulation of supporting grounds even after the initial declaration, provided they are submitted within the appeal deadline and in the prescribed manner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOIE MAMADOU nato il 17/10/1998 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione avanzata da Mamadou Njie per la mancata presentazione dei motivi; Ritenuto che la censura formulata dal ricorrente richiede un'inammissibile riqualificazione dell'opposizione in dichiarazione di rinuncia, mentre per costante giurisprudenza "l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione" (così Sez. 1, n. 115 del 26/02/2021, Hajassine, Rv. 280987 - 01; ma già Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Rv 256892 - 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il • n