Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22787/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22787/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECCHIO ERNESTO nato a NAPOLI il 27/06/1956 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; l Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta avanzata da Ernesto Tecchio, riconosceva il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, e rideterminava la pena complessiva in anni otto e mesi otto di reclusione. Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta l'irragionevolezza dell'aumento di pena comminato in relazione al delitto di cui all'art. 512bis cod.pen. e l'omessa motivazione sul punto; che tuttavia la censura è manifestamente infondata in quanto la condotta di cui all'art. 512bis cod.pen. (già sanzionata dall'art. 12quinquies di. n. 306/1992), oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27.09.2019, irrevocabile dall'11.2.2020, era stata già posta in continuazione con il reato ritenuto più grave in sede di giudizio di cognizione con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7.10.2022, irrevocabile dal 26.09.2023, con la conseguenza che la motivazione di tale commisurazione è contenuta nella sopra indicata sentenza di cognizione e che la critica svolta dal ricorrente si muove su un piano di astratto confronto del disvalore delle fattispecie e non sul terreno della concretezza dei fatti accertati, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, in tal modo non riuscendo ad incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, art. 512bis cod.pen; Ordinanza — n. 22787/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
commutazione della pena pecuniaria trasferimento dei condannati rettifica dei prezzi trasferimento messa in circolazione di monete false trasferimento dell'imposta perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta avanzata da Ernesto Tecchio, riconosceva il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 512bis cod.pen
Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta l'irragionevolezza dell'aumento di pena comminato in relazione al delitto di cui all'art. 512bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECCHIO ERNESTO nato a NAPOLI il 27/06/1956 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; l

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta avanzata da Ernesto Tecchio, riconosceva il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, e rideterminava la pena complessiva in anni otto e mesi otto di reclusione. Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta l'irragionevolezza dell'aumento di pena comminato in relazione al delitto di cui all'art. 512bis cod.pen. e l'omessa motivazione sul punto; che tuttavia la censura è manifestamente infondata in quanto la condotta di cui all'art. 512bis cod.pen. (già sanzionata dall'art. 12quinquies di. n. 306/1992), oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27.09.2019, irrevocabile dall'11.2.2020, era stata già posta in continuazione con il reato ritenuto più grave in sede di giudizio di cognizione con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7.10.2022, irrevocabile dal 26.09.2023, con la conseguenza che la motivazione di tale commisurazione è contenuta nella sopra indicata sentenza di cognizione e che la critica svolta dal ricorrente si muove su un piano di astratto confronto del disvalore delle fattispecie e non sul terreno della concretezza dei fatti accertati, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, in tal modo non riuscendo ad incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il