Ordinanza — n. 22787/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECCHIO ERNESTO nato a NAPOLI il 27/06/1956 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; l Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta avanzata da Ernesto Tecchio, riconosceva il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, e rideterminava la pena complessiva in anni otto e mesi otto di reclusione. Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta l'irragionevolezza dell'aumento di pena comminato in relazione al delitto di cui all'art. 512bis cod.pen. e l'omessa motivazione sul punto; che tuttavia la censura è manifestamente infondata in quanto la condotta di cui all'art. 512bis cod.pen. (già sanzionata dall'art. 12quinquies di. n. 306/1992), oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27.09.2019, irrevocabile dall'11.2.2020, era stata già posta in continuazione con il reato ritenuto più grave in sede di giudizio di cognizione con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7.10.2022, irrevocabile dal 26.09.2023, con la conseguenza che la motivazione di tale commisurazione è contenuta nella sopra indicata sentenza di cognizione e che la critica svolta dal ricorrente si muove su un piano di astratto confronto del disvalore delle fattispecie e non sul terreno della concretezza dei fatti accertati, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, in tal modo non riuscendo ad incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 512bis cod.pen; Ordinanza — n. 22787/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECCHIO ERNESTO nato a NAPOLI il 27/06/1956 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; l
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta avanzata da Ernesto Tecchio, riconosceva il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, e rideterminava la pena complessiva in anni otto e mesi otto di reclusione. Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta l'irragionevolezza dell'aumento di pena comminato in relazione al delitto di cui all'art. 512bis cod.pen. e l'omessa motivazione sul punto; che tuttavia la censura è manifestamente infondata in quanto la condotta di cui all'art. 512bis cod.pen. (già sanzionata dall'art. 12quinquies di. n. 306/1992), oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27.09.2019, irrevocabile dall'11.2.2020, era stata già posta in continuazione con il reato ritenuto più grave in sede di giudizio di cognizione con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7.10.2022, irrevocabile dal 26.09.2023, con la conseguenza che la motivazione di tale commisurazione è contenuta nella sopra indicata sentenza di cognizione e che la critica svolta dal ricorrente si muove su un piano di astratto confronto del disvalore delle fattispecie e non sul terreno della concretezza dei fatti accertati, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva, in tal modo non riuscendo ad incrinare la tenuta logica del provvedimento impugnato.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il