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Ordinanza — n. 22784/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify procedural violation in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which specific violation of the relevant criminal procedure code article he alleged. The lower court had already clearly identified and rejected the appellant's arguments regarding the continuity of crimes, finding no new elements to warrant reconsideration. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal must specify the exact procedural violation alleged; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility requirement continuity of crimes specific violation allegation Court of Cassazione reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCONE ROCCO nato a ROSARNO il 13/07/1953 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Rocco Ascone per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze meglio specificate nel procedimento impugnato Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta cumulativamente la violazione delle lettere b), c) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., senza specificare quale vizio si intende denunciare; che nel merito la Corte di appello ha individuato in maniera precisa gli elementi addotti dall'istante per richiedere una rivalutazione delle precedenti proprie analoghe richieste, già rigettate, di riconoscimento del vincolo della continuazione e con un'adeguata motivazione ha escluso che potessero offrire concreti elementi nuovi diversi da quelli già valutati con i precedenti richiamati provvedimenti; che le censure articolate nel ricorso propongono una lettura alternativa nel merito di tali elementi;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ma