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Ordinanza — n. 22783/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22783/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENTIIS CAMILLO nato a PESCARA il 24/12/1966 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; 2 ^-4511t-krA Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [29 febbralo)2024, con la quale la Corte di appello dell'Aquila rigettava la richiesta avanzata da Camillo De Vincentiis, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub a), b) e c) dell'atto di impugnazione; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli altri indicatori dell'unicità del disegno criminoso (la distanza temporale tra il tentato furto commesso il 10/02/2015, la resistenza a pubblico ufficiale del 18/08/2016 e la ricettazione del 02/11/2017), ma soprattutto sul fatto che non vi sono elementi idonei a dimostrare che il ricorrente nel 2015 abbia programmato gli episodi commessi a diversi anni di distanza; che doveva quindi ritenersi indinnostrata, alla luce della costante giurisprudenza, l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 22783/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali tentato furto altri reati reato continuato delitto reati seriali

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
2 ^-4511t-krA Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [29 febbralo)2024, con la quale la Corte di appello dell'Aquila rigettava la richiesta avanzata da Camillo De Vincentiis, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub a), b) e c) dell'atto di impugnazione; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENTIIS CAMILLO nato a PESCARA il 24/12/1966 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 ^-4511t-krA Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [29 febbralo)2024, con la quale la Corte di appello dell'Aquila rigettava la richiesta avanzata da Camillo De Vincentiis, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub a), b) e c) dell'atto di impugnazione; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli altri indicatori dell'unicità del disegno criminoso (la distanza temporale tra il tentato furto commesso il 10/02/2015, la resistenza a pubblico ufficiale del 18/08/2016 e la ricettazione del 02/11/2017), ma soprattutto sul fatto che non vi sono elementi idonei a dimostrare che il ricorrente nel 2015 abbia programmato gli episodi commessi a diversi anni di distanza; che doveva quindi ritenersi indinnostrata, alla luce della costante giurisprudenza, l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016;

Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 nsi I i