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Ordinanza — n. 22782/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court rejection of rehabilitation request due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to prove the lack of evidence regarding the search for injured parties and ignored the closure of their business. The court rejected this, noting the lower court correctly found the appellant's claims unsubstantiated and unrelated to the specific evidence required for rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant merely alleges general lack of motivation without demonstrating specific evidentiary deficiencies or presenting arguments directly correlated to the proven facts of the case.

Parole chiave

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rehabilitation request surveillance court inadmissible appeal lack of evidence procedural costs Cassa delle ammende logical consistency attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI SALVATORE nato a SAN LUCA il 15/07/1968 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione di Salvatore Giorgi avverso l'ordinanza del 17.10.2023 che aveva respinto la sua istanza di riabilitazione; Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che, evocando criteri generali non correlati al percorso argomentativo del provvedimento impugnato e circostanze del caso concreto diverse da quelle valorizzate ai fini del diniego della richiesta riabilitazione, l'impugnazione non si confronta con l'evidenziata carenza di prova di una concreta attività di reperimento e ricerca delle persone offese ai fini dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria e lamenta che non si è tenuto conto dell'avvenuta chiusura della loro attività commerciale, circostanza riguardo alla quale il Tribunale di sorveglianza ha invece evidenziato che era rimasta del tutto indimostrata.

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Co