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Ordinanza — n. 22781/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22781/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHINO GIUSEPPE nato a MESSINA il 29/04/1983 avverso l'ordinanza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 24 gennaio 2024, con la quale latrèappe o di Messina rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Occhino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che con l'unico motivo si formulano generiche censure, evocando principi e criteri valutativi generali, e si propone un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata nnotivazionzeini ne da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22781/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso ideale individualizzazione della commisurazione penale principio della doppia incriminazione pluralità di motivazioni formazione di una pena complessiva concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 24 gennaio 2024, con la quale latrèappe o di Messina rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Occhino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHINO GIUSEPPE nato a MESSINA il 29/04/1983 avverso l'ordinanza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 24 gennaio 2024, con la quale latrèappe o di Messina rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Occhino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che con l'unico motivo si formulano generiche censure, evocando principi e criteri valutativi generali, e si propone un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata nnotivazionzeini ne da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;

Ats;I: che ra_Corte di abbenidi Messina ha specificamente motivato sull'assenza di indicatori dell'unicità del disegno criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata, alla luce della costante giurisprudenza, l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres