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Ordinanza — n. 22779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAOUI HABIB BEN SALAH nato 1110/02/1956 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui Beb Salah Zouaoui Habib era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto ed C 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Genova il 15.01.2019; Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la collocazione del coltello all'interno del bagaglio e all'interno di una tasca del giubbotto ivi riposto è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come prontamente utilizzabile l'arma anche nelle condizioni in cui era tenuto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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porto abusivo di armi abuso di materiali restrizioni accessorie furto d'uso cosa accessoria oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAOUI HABIB BEN SALAH nato 1110/02/1956 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui Beb Salah Zouaoui Habib era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto ed C 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Genova il 15.01.2019; Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la collocazione del coltello all'interno del bagaglio e all'interno di una tasca del giubbotto ivi riposto è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come prontamente utilizzabile l'arma anche nelle condizioni in cui era tenuto.

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consi • liere estensore