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Ordinanza — n. 22776/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22776/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI FERNANDO nato a SALERNO il 30/05/1966 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; v7//2 )-------- • RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, con cui Fernando Bottiglieri era stato condannato alla pena di un -anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 424 e 425 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; Ritenuto che la difesa lamenta l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva e sulla determinazione della pena, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica i precedenti penali e li correla alla condotta oggetto di questo giudizio evidenziando che l'incendio provocato dall'imputato all'interno della cella costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ai reati contro il patrimonio e l'incolumità altrui; che le critiche alla commisurazione della pena sono del tutto generiche a fronte di una sanzione commisurata plausibilmente alla particolare gravità del fatto e alla personalità incline a delinquere dell'imputato, ampiamente descritta nella motivazione della sentenza impugnata. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 I

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22776/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 424 e 425 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; Ritenuto che la difesa lamenta l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva e sulla determinazione della pena, ma non si confronta con le valutazioni svolte dal giudice di merito e chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la motivazione censurata indica dettagliatamente e in maniera specifica i precedenti penali e li correla alla condotta oggetto di questo giudizio evidenziando che l'incendio provocato dall'imputato all'interno della cella costituisce ulteriore manifestazione della già manifestata propensione ai reati contro il patrimonio e l'incolumità altrui; che le critiche alla commisurazione della pena sono del tutto generiche a fronte di una sanzione commisurata plausibilmente alla particolare gravità del fatto e alla personalità incline a delinquere dell'imputato, ampiamente descritta nella motivazione della sentenza impugnata. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 I

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione incendio colposo motivi di cassazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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