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Ordinanza — n. 22774/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22774/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFFINI ANTONINO nato a MESSINA il 05/06/1974 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Antonino Bonaffini per il periodo espiato dal 03/03/2021 al 03/09/2022. Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, ammesso a detenzione domiciliare per altro titolo, il 28/04/2022 era evaso manomettendo il braccialetto elettronico e sottolineando che la gravità della condotta esplica i suoi effetti sull'intero periodo oggetto di osservazione, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22774/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti liberazione condizionale esenzione dalla pena partenza volontaria braccialetto elettronico scarcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFFINI ANTONINO nato a MESSINA il 05/06/1974 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Antonino Bonaffini per il periodo espiato dal 03/03/2021 al 03/09/2022. Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, ammesso a detenzione domiciliare per altro titolo, il 28/04/2022 era evaso manomettendo il braccialetto elettronico e sottolineando che la gravità della condotta esplica i suoi effetti sull'intero periodo oggetto di osservazione, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:

«Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677 - 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 - 01); che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione visto che comunque il Tribunale di sorveglianza di Torino ha preso in considerazione e comunque ritenuto ingiustificabile e incompatibile con l'opera di rieducazione il motivo dell'evasione (presentarsi ad un carcere da lui prescelto a seguito dell'emissione di altro titolo di detenzione).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 202