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Ordinanza — n. 22772/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE LUIGI nato a GROTTAGLIE il 19/06/1995 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA VI ato avviso a~j udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA,4------- - e RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Esaminato il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 12/07/2023, depositata in data 11/09/2023, proposta da Luigi De Michele; Ritenuto che il ricorso, depositato 1'11.3.2024, risulta presentato oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, fissato a pena di inammissibilità in caso di denuncia di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625bis commi 2 e 4 cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consigliere estensore esiden

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625bis commi 2 e 4 cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consigliere estensore esiden

Parole chiave

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deposito tardivo ritardo ingiustificato termini legali opposizione tardiva istanza di ricusazione tardiva tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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