Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22771/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22771/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHI MOHAMED nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 199 - R.G. n. 2162/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 ove si rinviene congrua e non manifestamente illogica risposta alla richiesta difensiva delle circostanze attenuanti generiche);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22771/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 199 - R.G. n. 2162/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 ove si rinviene congrua e non manifestamente illogica risposta alla richiesta difensiva delle circostanze attenuanti generiche);

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena motivi di rigore condono delle spese procedurali riscossione di pene pecuniarie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHI MOHAMED nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 199 - R.G. n. 2162/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 ove si rinviene congrua e non manifestamente illogica risposta alla richiesta difensiva delle circostanze attenuanti generiche);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d