Ordinanza — n. 22769/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HARBY MOHAMED BADRAN NAGAH BADRAN (CUI 04PKVT6) nato il 25/08/1997 SABRA MAHMOUD ABDELTAWWAB ELSAYED (CUI 0521PI6) nato il 09/12/1991 ADBELTAWAB ELSAYED SABRA ALI (CUI 033US0E) nato il 19/01/1989 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 197 - R.G. n. 2094/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e ripetitive su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen., dove la Corte territoriale applica il pacifico orientamento, di cui, tra tante, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22769/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 197 - R.G. n. 2094/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e ripetitive su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen., dove la Corte territoriale applica il pacifico orientamento, di cui, tra tante, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HARBY MOHAMED BADRAN NAGAH BADRAN (CUI 04PKVT6) nato il 25/08/1997 SABRA MAHMOUD ABDELTAWWAB ELSAYED (CUI 0521PI6) nato il 09/12/1991 ADBELTAWAB ELSAYED SABRA ALI (CUI 033US0E) nato il 19/01/1989 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 197 - R.G. n. 2094/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e ripetitive su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen., dove la Corte territoriale applica il pacifico orientamento, di cui, tra tante, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/