Ordinanza — n. 22768/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA SAMUELE nato a LUCCA il 09/02/1985 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 196 - R.G. n. 2079/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito (con incursioni nella valutazione delle prove, al di fuori pertanto dei precisi e limitati confini dei vizi di legittimità) e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., quanto all'atto del p.u., pag. 5 della sentenza impugnata, parr. 6.1. e 7 anche con riferimento alla deposizione del Niccoli e all'oggetto della contestazione);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22768/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 196 - R.G. n. 2079/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito (con incursioni nella valutazione delle prove, al di fuori pertanto dei precisi e limitati confini dei vizi di legittimità) e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., quanto all'atto del p.u., pag. 5 della sentenza impugnata, parr. 6.1. e 7 anche con riferimento alla deposizione del Niccoli e all'oggetto della contestazione);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA SAMUELE nato a LUCCA il 09/02/1985 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 196 - R.G. n. 2079/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito (con incursioni nella valutazione delle prove, al di fuori pertanto dei precisi e limitati confini dei vizi di legittimità) e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., quanto all'atto del p.u., pag. 5 della sentenza impugnata, parr. 6.1. e 7 anche con riferimento alla deposizione del Niccoli e all'oggetto della contestazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/