Ordinanza — n. 22767/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 195 - R.G. n. 2078/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si veda, in particolare, pag. 5);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22767/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 195 - R.G. n. 2078/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si veda, in particolare, pag. 5);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 195 - R.G. n. 2078/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si veda, in particolare, pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2