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Ordinanza — n. 22767/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22767/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 195 - R.G. n. 2078/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si veda, in particolare, pag. 5);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22767/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 195 - R.G. n. 2078/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si veda, in particolare, pag. 5);

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena anticipi delle spese riduzione dell'assegno per grandi invalidi riduzione della mercede d'avvocato deduzione per spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 195 - R.G. n. 2078/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si veda, in particolare, pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2