Ordinanza — n. 22766/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO SAVERIO nato a ANDRANO il 07/08/1966 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 193 — R.G. n. 2046/24 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., quanto al contesto unitario della condotta in cui più ufficiali stavano congiuntamente compiendo atti del loro ufficio e all'oggetto della violenza, pagg. 7-8 della sentenza impugnata, che richiamano correttamente Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 e Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Rv. 262342), mentre risultano irrilevanti i pretesi vizi motivazionali alla luce della suddetta corretta applicazione della fattispecie penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO SAVERIO nato a ANDRANO il 07/08/1966 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 193 — R.G. n. 2046/24 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., quanto al contesto unitario della condotta in cui più ufficiali stavano congiuntamente compiendo atti del loro ufficio e all'oggetto della violenza, pagg. 7-8 della sentenza impugnata, che richiamano correttamente Sez.
U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 e Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Rv. 262342), mentre risultano irrilevanti i pretesi vizi motivazionali alla luce della suddetta corretta applicazione della fattispecie penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il