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Ordinanza — n. 22765/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22765/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEMA ALESSANDRO nato a LODI il 03/08/2001 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 192 - R.G. n. 2044/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (con rinvio alla lettura degli atti del processo) e volte ad ottenere una rilettura del compendio probatorio su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla ricostruzione della vicenda, che veniva a disattendere la prospettiva difensiva e quindi anche la ipotizzata "condotta abnorme ed eccesiva" degli operanti, ai fini della esimente ex art. 393-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all'aumento ex art. 81 cod. pen. cfr.

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 22765/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192 - R.G. n. 2044/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (con rinvio alla lettura degli atti del processo) e volte ad ottenere una rilettura del compendio probatorio su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla ricostruzione della vicenda, che veniva a disattendere la prospettiva difensiva e quindi anche la ipotizzata "condotta abnorme ed eccesiva" degli operanti, ai fini della esimente ex art. 393-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all'aumento ex art. 81 cod. pen. cfr.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie obbligo di articolare le censure introduzione di nuove restrizioni riesame dell'entità pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla ricostruzione della vicenda, che veniva a disattendere la prospettiva difensiva e quindi anche la ipotizzata "condotta abnorme ed eccesiva" degli operanti, ai fini della esimente ex art. 393-bis cod.
art. 81 cod. pen
pen.) e manifestamente infondati (quanto all'aumento ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEMA ALESSANDRO nato a LODI il 03/08/2001 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 192 - R.G. n. 2044/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (con rinvio alla lettura degli atti del processo) e volte ad ottenere una rilettura del compendio probatorio su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla ricostruzione della vicenda, che veniva a disattendere la prospettiva difensiva e quindi anche la ipotizzata "condotta abnorme ed eccesiva" degli operanti, ai fini della esimente ex art. 393-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all'aumento ex art. 81 cod. pen. cfr.

Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17