Ordinanza — n. 22764/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOUDNI NABIL nato il 07/06/1992 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 191 - R.G. n. 2041/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su motivi, oggetto di rinuncia in sede di appello (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata) (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 191 - R.G. n. 2041/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su motivi, oggetto di rinuncia in sede di appello (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata) (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOUDNI NABIL nato il 07/06/1992 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 191 - R.G. n. 2041/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su motivi, oggetto di rinuncia in sede di appello (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata) (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d