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Ordinanza — n. 22763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already reviewed and rejected arguments on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nacer Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments lacked novelty because they merely reproduced grievances already thoroughly examined and rejected by the lower court with sound legal reasoning. Specifically, the court held that the third ground regarding the plurality of offenses was unfounded since the law does not require violence or threats to be directed at the public official personally.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments; mere reproduction of grievances already reviewed and rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal reproductive grievances criminal liability public official procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
e, quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag.
Art. 337 cod. pen.
e manifestamente infondati (quanto al terzo motivo in ordine alla pluralità di condotte, posto che non è necessario che la violenza o la minaccia di cui all'art. 337 cod. pen. siano usate sulla persona del pubblico ufficiale, cfr.
art. 131-bis cod. pen
e, quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag.
art. 337 cod. pen
e manifestamente infondati (quanto al terzo motivo in ordine alla pluralità di condotte, posto che non è necessario che la violenza o la minaccia di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020
5, là dove applica il principio sancito da Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep.
Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997
Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACER MOHAMED nato il 01/04/1999 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 190 — R.G. n. 2028/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata, quanto al primo motivo, pag. 4, par. 4.1. e, quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag. 5, là dove applica il principio sancito da Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250; quanto al trattamento sanzionatorio, pag.

6) e manifestamente infondati (quanto al terzo motivo in ordine alla pluralità di condotte, posto che non è necessario che la violenza o la minaccia di cui all'art. 337 cod. pen. siano usate sulla persona del pubblico ufficiale, cfr. Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997, Rv. 208771); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1