Ordinanza — n. 22762/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLO IVAN nato a MESSINA il 29/11/1999 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 189 - R.G. n. 1902/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, che non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i punti oggetto della odierna impugnazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla recidiva e sulle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22762/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 189 - R.G. n. 1902/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, che non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i punti oggetto della odierna impugnazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla recidiva e sulle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLO IVAN nato a MESSINA il 29/11/1999 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 189 - R.G. n. 1902/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, che non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i punti oggetto della odierna impugnazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla recidiva e sulle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05