Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22762/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22762/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLO IVAN nato a MESSINA il 29/11/1999 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 189 - R.G. n. 1902/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, che non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i punti oggetto della odierna impugnazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla recidiva e sulle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22762/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 189 - R.G. n. 1902/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, che non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i punti oggetto della odierna impugnazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla recidiva e sulle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05

Parole chiave

Generato dall'IA
inverosimiglianza delle persecuzioni motivi che possono invocarsi allegazioni inverosimili motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLO IVAN nato a MESSINA il 29/11/1999 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 189 - R.G. n. 1902/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, che non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i punti oggetto della odierna impugnazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla recidiva e sulle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05