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Ordinanza — n. 22761/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22761/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MSELEK YASSIN nato a LIPARI il 26/08/2004 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 187 - R.G. n. 1896/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche sulla motivazione della sentenza impugnata (anche là dove denuncia l'omessa motivazione in ordine al gravame di appello, mentre la sentenza impugnata definisce "assolutamente generica" la censura difensiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22761/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 187 - R.G. n. 1896/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche sulla motivazione della sentenza impugnata (anche là dove denuncia l'omessa motivazione in ordine al gravame di appello, mentre la sentenza impugnata definisce "assolutamente generica" la censura difensiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2

Parole chiave

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condono delle spese procedurali indigenza finanziaria spese secondo la LStrl asilo a famiglia siriana procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento indennità per persecuzione etnica
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MSELEK YASSIN nato a LIPARI il 26/08/2004 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 187 - R.G. n. 1896/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche sulla motivazione della sentenza impugnata (anche là dove denuncia l'omessa motivazione in ordine al gravame di appello, mentre la sentenza impugnata definisce "assolutamente generica" la censura difensiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2