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Ordinanza — n. 22759/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22759/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUI ROBERTO nato a BOVALINO il 31/10/1971 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle_p.acti;._ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 175 - R.G. n. 1650/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario non sono consentiti, perché costituiti da doglianze, che lungi da denunciare "errori materiali o di fatto", mirano in realtà a contestare (come, tra l'altro, emerge testualmente dallo stesso ricorso, là dove si contesta a pag. 3 la "logicità e contraddittorietà" della risposta fornita dalla Suprema Corte alle censure) la tenuta logico-giuridica del ragionamento che ha portato al rigetto del ricorso ordinario;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 175 - R.G. n. 1650/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario non sono consentiti, perché costituiti da doglianze, che lungi da denunciare "errori materiali o di fatto", mirano in realtà a contestare (come, tra l'altro, emerge testualmente dallo stesso ricorso, là dove si contesta a pag. 3 la "logicità e contraddittorietà" della risposta fornita dalla Suprema Corte alle censure) la tenuta logico-giuridica del ragionamento che ha portato al rigetto del ricorso ordinario;

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazione motivata motivazione del mutamento giurisprudenza motivi di rigore revisione straordinaria

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
263686); che il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUI ROBERTO nato a BOVALINO il 31/10/1971 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle_p.acti;._ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 175 - R.G. n. 1650/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario non sono consentiti, perché costituiti da doglianze, che lungi da denunciare "errori materiali o di fatto", mirano in realtà a contestare (come, tra l'altro, emerge testualmente dallo stesso ricorso, là dove si contesta a pag. 3 la "logicità e contraddittorietà" della risposta fornita dalla Suprema Corte alle censure) la tenuta logico-giuridica del ragionamento che ha portato al rigetto del ricorso ordinario;

Rilevato infatti che il ricorrente qualifica come errori di fatto aspetti che attengono piuttosto alla valutazione dei motivi di ricorso e del compendio storico- fattuale; che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286048); che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); che il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con "immediatezza", alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità (di recente Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Rv. 279466);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna, con procedura de plano, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisp--11-17/057024. ,-. Il Con?igliere esterisore DEPOSITATA Il Pinte E sili l • • alvanee g' IN CANCE i. - -,,