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Ordinanza — n. 22758/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22758/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADROUF HASSAN nato il 24/07/1999 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 184 - R.G. n. 1851/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; pag. 5 sulla ritenuta responsabilità per il reato e sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 184 - R.G. n. 1851/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; pag. 5 sulla ritenuta responsabilità per il reato e sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Parole chiave

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capacità di stare in giudizio responsabilità penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan assenza di caso di rigore indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
5 sulla ritenuta responsabilità per il reato e sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADROUF HASSAN nato il 24/07/1999 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 184 - R.G. n. 1851/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; pag. 5 sulla ritenuta responsabilità per il reato e sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0