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Ordinanza — n. 22755/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22755/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAVA SUAREZ CARLOS RONALD nato il 08/06/1987 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 179 - R.G. n. 1778/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto i punti, oggetto di gravame in appello, risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, dove si rinviene sufficiente spiegazione sia sulla particolare pericolosità e gravità della condotta, ai fini della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia sull'aggravamento della pericolosità sociale ai fini della ritenuta recidiva);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22755/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 179 - R.G. n. 1778/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto i punti, oggetto di gravame in appello, risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, dove si rinviene sufficiente spiegazione sia sulla particolare pericolosità e gravità della condotta, ai fini della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia sull'aggravamento della pericolosità sociale ai fini della ritenuta recidiva);

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzione internazionale sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva caso di rigore precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2, dove si rinviene sufficiente spiegazione sia sulla particolare pericolosità e gravità della condotta, ai fini della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia sull'aggravamento della pericolosità sociale ai fini della ritenuta recidiva);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAVA SUAREZ CARLOS RONALD nato il 08/06/1987 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 179 - R.G. n. 1778/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto i punti, oggetto di gravame in appello, risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, dove si rinviene sufficiente spiegazione sia sulla particolare pericolosità e gravità della condotta, ai fini della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia sull'aggravamento della pericolosità sociale ai fini della ritenuta recidiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/