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Ordinanza — n. 22754/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22754/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22754/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRA ANDREA nato a SEGRATE il 08/03/1992 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 178 - R.G. n. 1739/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria della pena), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 178 - R.G. n. 1739/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria della pena), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Parole chiave

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sanzioni penali adeguamento della pena proporzionalità della pena revisione della sentenza penale remissione della pena riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRA ANDREA nato a SEGRATE il 08/03/1992 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 178 - R.G. n. 1739/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria della pena), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend