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Ordinanza — n. 22753/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22753/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JLAIBI HICHAM nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 177 - R.G. n. 1727/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 là dove la Corte di appello ha evidenziato gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, che pertanto venivano a superare quelli addotti dalla difesa);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22753/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 177 - R.G. n. 1727/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 là dove la Corte di appello ha evidenziato gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, che pertanto venivano a superare quelli addotti dalla difesa);

Parole chiave

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procedure di ricorso censure procedurali condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione procedura di ricusazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JLAIBI HICHAM nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 177 - R.G. n. 1727/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 là dove la Corte di appello ha evidenziato gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, che pertanto venivano a superare quelli addotti dalla difesa);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05