Ordinanza — n. 22751/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO GIOVANNA nato a MASSA DI SOMMA il 11/01/2001 avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdato avviso allc porti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/20
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/20
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO GIOVANNA nato a MASSA DI SOMMA il 11/01/2001 avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdato avviso allc porti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/20