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Ordinanza — n. 22751/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22751/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO GIOVANNA nato a MASSA DI SOMMA il 11/01/2001 avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdato avviso allc porti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/20

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/20

Parole chiave

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censura formulata in modo carente revisione di una decisione forza di cosa giudicata motivi di cassazione condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO GIOVANNA nato a MASSA DI SOMMA il 11/01/2001 avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdato avviso allc porti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 174 - R.G. n. 1642/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/20