Ordinanza — n. 22749/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ROSETTA nato a TERMOLI il 04/10/1989 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 172 - R.G. n. 16024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla responsabilità per il contestato reato di cui al capo A)(in ragione di omessa motivazione sui requisiti e mancanza di prove), non oggetto di appello (oggetto del gravame era solo il trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22749/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 172 - R.G. n. 16024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla responsabilità per il contestato reato di cui al capo A)(in ragione di omessa motivazione sui requisiti e mancanza di prove), non oggetto di appello (oggetto del gravame era solo il trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ROSETTA nato a TERMOLI il 04/10/1989 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 172 - R.G. n. 16024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla responsabilità per il contestato reato di cui al capo A)(in ragione di omessa motivazione sui requisiti e mancanza di prove), non oggetto di appello (oggetto del gravame era solo il trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/