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Ordinanza — n. 22746/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22746/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPONI ROBERTO nato a ROMA il 28/03/1969 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 169 - R.G. n. 1598/24 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziandone la fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, su profili adeguatamente affrontati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dalla Corte territoriale: cfr. pag. 5 là dove si rinviene esaustiva motivazione sulle ragioni della esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag. 5 sul diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, basata sulla personalità negativa dell'imputato tratta da tre precedenti (risultando non disarticolante che i "precedenti penali per delitto" siano soltanto due condanne e comunque - quanto al terzo episodio - che la declaratoria sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22746/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885); pagg. 5 e 6 sul diniego di applicazione di pene sostitutive, quanto alla prognosi negativa (sul riferimento al precedente penale, cfr. supra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione sostituzione dei motivi cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
5 là dove si rinviene esaustiva motivazione sulle ragioni della esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPONI ROBERTO nato a ROMA il 28/03/1969 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 169 - R.G. n. 1598/24 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziandone la fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, su profili adeguatamente affrontati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dalla Corte territoriale: cfr. pag. 5 là dove si rinviene esaustiva motivazione sulle ragioni della esclusione della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag. 5 sul diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, basata sulla personalità negativa dell'imputato tratta da tre precedenti (risultando non disarticolante che i "precedenti penali per delitto" siano soltanto due condanne e comunque - quanto al terzo episodio - che la declaratoria sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, cfr.

Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885); pagg. 5 e 6 sul diniego di applicazione di pene sostitutive, quanto alla prognosi negativa (sul riferimento al precedente penale, cfr. supra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci