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Ordinanza — n. 22745/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22745/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22745/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIOVINA nato a PESCARA il 05/10/1960 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 168 - R.G. n. 1589/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., senza articolare alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata sul punto (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17105/-2

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22745/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 168 - R.G. n. 1589/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., senza articolare alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata sul punto (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17105/-2

Parole chiave

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aggravamento della pena furto di lieve entità perseguimento penale per truffa furto aggravato azione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
1589/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIOVINA nato a PESCARA il 05/10/1960 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 168 - R.G. n. 1589/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., senza articolare alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata sul punto (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17105/-2