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Ordinanza — n. 22742/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22742/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI LILLO nato a BARI il 10/10/1980 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 165 - R.G. n. 1569/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e sulla responsabilità per il reato contestato, senza neppure evidenziare alcuna specifica ragione a fondamento della impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22742/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 165 - R.G. n. 1569/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e sulla responsabilità per il reato contestato, senza neppure evidenziare alcuna specifica ragione a fondamento della impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario spese secondo la LStrl responsabilità disciplinare procedura di ricusazione licenziamento o risoluzione del contratto risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
1569/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI LILLO nato a BARI il 10/10/1980 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 165 - R.G. n. 1569/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e sulla responsabilità per il reato contestato, senza neppure evidenziare alcuna specifica ragione a fondamento della impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/