Ordinanza — n. 22741/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSOLIA CONSUELO nato a PESCARA il 09/10/1984 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 164 - R.G. n. 1560/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha rilevato che non erano comunque emersi elementi utili per definire tenue l'allontanamento della ricorrente dalla detenzione domiciliare; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche, non risultando anche in tal caso evidenziati in concreto elementi favorevoli);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 164 - R.G. n. 1560/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha rilevato che non erano comunque emersi elementi utili per definire tenue l'allontanamento della ricorrente dalla detenzione domiciliare; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche, non risultando anche in tal caso evidenziati in concreto elementi favorevoli);
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSOLIA CONSUELO nato a PESCARA il 09/10/1984 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 164 - R.G. n. 1560/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha rilevato che non erano comunque emersi elementi utili per definire tenue l'allontanamento della ricorrente dalla detenzione domiciliare; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche, non risultando anche in tal caso evidenziati in concreto elementi favorevoli);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1