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Ordinanza — n. 22735/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22735/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACMAN BEBE (CUI 06087MM) nato il 24/01/1994 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di FERRARA-tftittrev'g'istreffe—Partt udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; t n. 158 — R.G. n. 1379/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (motivazione apparente sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22735/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 158 — R.G. n. 1379/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (motivazione apparente sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/

Parole chiave

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assenza di caso di rigore rinuncia alla motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1379/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(motivazione apparente sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACMAN BEBE (CUI 06087MM) nato il 24/01/1994 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di FERRARA-tftittrev'g'istreffe—Partt udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; t n. 158 — R.G. n. 1379/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (motivazione apparente sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/