Ordinanza — n. 22734/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO DOMENICO nato a PIZZONI il 06/03/1971 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 156 - R.G. n. 1373/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volte in larga parte ad ottenere una diversa valutazione del compendio processuale (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 5 in ordine alla irrilevanza della assoluzione della coimputata; a pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22734/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 156 - R.G. n. 1373/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volte in larga parte ad ottenere una diversa valutazione del compendio processuale (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 5 in ordine alla irrilevanza della assoluzione della coimputata; a pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.);
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO DOMENICO nato a PIZZONI il 06/03/1971 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 156 - R.G. n. 1373/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volte in larga parte ad ottenere una diversa valutazione del compendio processuale (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 5 in ordine alla irrilevanza della assoluzione della coimputata; a pagg. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i1/2,0