Ordinanza — n. 22733/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 17/10/1989 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 154 - R.G. n. 1321/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.; e pagg. 4-5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 154 - R.G. n. 1321/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.; e pagg. 4-5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 17/10/1989 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 154 - R.G. n. 1321/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.; e pagg. 4-5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0